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Codice Etico

(approvato in data 26/07/2023 dall’Assemblea di Teorema)

Le norme deontologiche contenute nel presente Codice costituiscono la sintesi delle regole di comportamento ritenute essenziali per la corretta esplicazione del ruolo e dell’attività del Previdenzialista.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI


ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE.

Le norme deontologiche si applicano a tutti i Previdenzialisti nell’esercizio della propria attività, nei loro reciproci rapporti, nei confronti dei terzi e di Teorema.

Nell’esercizio di attività professionali all’estero, ove consentita dalle disposizioni di legge vigenti, il Previdenzialista italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del Paese in cui viene svolta l’attività.


ART. 2 – POTERE DISCIPLINARE

La responsabilità disciplinare origina dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche omissiva.

Gli organi di Teorema, in ossequio alle previsioni contenute nello Statuto e nel Regolamento, hanno la facoltà di irrogare sanzioni disciplinari nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità rispetto alla violazione delle norme deontologiche commesse dall’Associato.

Le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità dei fatti accertati e devono tener conto della eventuale reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive ed oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione. Il comportamento dell’Associato viene valutato complessivamente, anche ove caratterizzato da plurime violazioni di norme deontologiche.

In base alla gravità della violazione delle norme deontologiche sono previste le seguenti sanzioni: richiamo; biasimo; sospensione dall’esercizio di cariche e/o diritti associativi per un periodo non superiore a 180 giorni; espulsione.

ART. 3 – DOVERI DI PROBITÀ, DIGNITÀ E DECORO

Il Previdenzialista deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro e, in generale, delle norme che regolano l’esercizio della professione.

Il Previdenzialista cui sia imputabile un comportamento che costituisca violazione di una norma penale, è sottoposto a procedimento disciplinare salva autonoma valutazione del comportamento commesso.

Il Previdenzialista è soggetto a procedimento disciplinare anche per fatti non attinenti allo svolgimento dell’attività professionale ma che si riflettano sulla sua reputazione professionale o siano idonei a compromettere l’immagine della categoria dei Previdenzialisti.

ART. 4 – DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA, FEDELTÀ, e DILIGENZA e RISERVATEZZA

Il Previdenzialista deve svolgere la propria attività professionale con lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza.

Il Previdenzialista è tenuto a mantenere il più assoluto riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni, i dati e le indicazioni che gli siano stati forniti dal cliente o di cui sia venuto a conoscenza in esecuzione del mandato conferitogli.

Tale obbligo permane all’esito della cessazione dell’incarico nonché in caso di mancata accettazione dello stesso. L’obbligo di riservatezza si estende ai collaboratori e dipendenti di cui il Previdenzialista si avvalga nello svolgimento della propria attività.

L’obbligo di riservatezza può essere derogato unicamente laddove si debba assolvere a richieste dell’Autorità Giudiziaria

ART. 5 – DOVERE DI INDIPENDENZA E COMPETENZA

Nell’esercizio dell’attività professionale il Previdenzialista ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà di giudizio e azione da pressioni o condizionamenti esterni.

Il Previdenzialista deve astenersi dal porre in essere iniziative che possano avere attinenza con la propria sfera personale.

Il Previdenzialista non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza. Deve pertanto comunicare all’assistito ogni circostanza che possa rappresentare impedimento all’esecuzione del mandato e valutare, in casi di incarichi e questioni di particolare impegno e complessità, l’opportunità della collaborazione con altro professionista. L’accettazione del mandato professionale presuppone la competenza a svolgere quell’incarico.


ART. 6 – OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Il Previdenzialista è tenuto a curare costantemente il proprio aggiornamento e la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività.

Il Previdenzialista deve assolvere all’obbligo di aggiornamento professionale in ossequio alla
Legge n. 4/2013, alle norme statutarie-regolamentari e alle disposizioni previste dal Consiglio Direttivo. Salvo diverse disposizioni del Consiglio Direttivo il Previdenzialista deve assolvere ad un obbligo formativo nella misura non inferiore a 20 crediti formativi ogni anno.

La formazione potrà essere assolta attraverso i corsi organizzati da Teorema ovvero da diversi organi e associazioni purchè attinenti all’ambito di competenza e solo se ritenuti validi dal Comitato tecnico scientifico.


ART. 7 – INFORMAZIONI SULL’ESERCIZIO PROFESSIONALE

È consentito al Previdenzialista fornire informazioni sulla propria attività professionale, in ossequio ai principi di correttezza, verità, segretezza e riservatezza e nel rispetto della dignità e del decoro della professione. A tal fine, il Previdenzialista è tenuto a indicare con esattezza i propri titoli, la propria qualifica, unitamente al riferimento alla Legge n. 4/2013. Potrà utilizzare il logo di Teorema nei colori e nelle forme previste.

È vietata l’offerta di prestazioni professionali in violazione delle norme deontologiche, l’acquisizione di clientela mediante pubblicità ingannevole e fuorviante nonché ogni attività diretta all’acquisizione di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori.

Anche a prescindere dalla violazione di norme civili o penali, il Previdenzialista deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive sia nei confronti dei colleghi che nei confronti delle controparti e dei terzi in generale. La ritorsione, la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la violazione dell’obbligo deontologico.

TITOLO II – RAPPORTI CON I COLLEGHI E CON LA PARTE ASSISTITA

ART. 8 – RAPPORTO DI COLLEGANZA

Il Previdenzialista deve adottare nei confronti dei colleghi e dei professionisti in generale un comportamento ispirato a correttezza e lealtà; è tenuto a riscontare con sollecitudine le richieste di informativa.

Il Previdenzialista non può ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita da un collega, senza informare quest’ultimo e revocare il precedente mandato.

Il Previdenzialista sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga senza danni per l’assistito, fornendo al nuovo mandatario tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione nell’attività.


ART. 9 – AUTONOMIA, DILIGENZA E FIDUCIA

Il rapporto con la parte assistita è basato sulla fiducia.

L’incarico deve essere conferito per iscritto dalla parte assistita. Il mandato deve riportare l’oggetto dell’incarico, il compenso professionale e ogni altro elemento utile a identificare gli obblighi delle parti e a giustificare l’entità del compenso.

Il Previdenzialista ha l’obbligo di curare gli interessi con la professionalità e competenza richiesti dalla natura dell’incarico, osservando la legge e i principi deontologici. Non deve consapevolmente consigliare azioni o attività inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o affetti da nullità.

Il Previdenzialista è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta.


ART. 10 – CONFLITTO DI INTERESSI

Il Previdenzialista deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito nonché attinenza con interessi personali.

ART. 11 – INADEMPIMENTO DEL MANDATO

Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da inescusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.

ART. 12 – OBBLIGO DI INFORMAZIONE

Al momento del conferimento dell’incarico, il Previdenzialista è tenuto ad informare il proprio assistito, in maniera chiara ed esaustiva, delle caratteristiche e dell’importanza delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili.

È altresì tenuto a informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l’assistito ne faccia richiesta. È obbligo del Previdenzialista comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli.

ART. 13 – COMPENSO

Il Previdenzialista non deve richiedere all’assistito compensi manifestamente sproporzionati rispetto all’attività svolta e al valore economico della prestazione, e, in ogni caso, compensi eccessivi.

È consentito al Previdenzialista concordare onorari forfettari in caso di prestazioni continuative di consulenza ed assistenza, purché siano proporzionali al prevedibile impegno.

Il Previdenzialista può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.

ART. 14- RINUNCIA AL MANDATO

Il Previdenzialista ha diritto di rinunciare al mandato. In tal caso il Previdenzialista deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare il corretto adempimento delle norme di legge.