ART. 1 – CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE
Per aderire all’Associazione, l’istante deve dare documentata evidenza di possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato con cui esista condizione e trattamento di reciprocità;
- avere il pieno godimento dei diritti civili;
- non essere stato dichiarato fallito;
- aver terminato un percorso formativo scolastico (titolo minimo maturità quinquennale diploma di laurea o laurea breve) preferibilmente in materie economiche, giuridiche, aziendali, umanistiche o possedere titoli equipollenti nazionali e/o esteri;
- non aver riportato condanne per delitti o reati contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico, la fede pubblica, non aver riportato condanne per omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e comunque condanne non inferiori a due anni per ogni altro delitto non colposo, salvo che sia sopraggiunta riabilitazione.
ART. 2 – REQUISITI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’ammissione dell’Associato avviene normalmente all’esito del superamento di una prova di esame.
Ai fini dell’ammissione alla prova di esame l’istante deve documentare di aver svolto per un periodo non inferiore a tre anni:
- attività professionale in forma autonoma in ambito prevalentemente previdenziale;
- attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, con qualifiche implicanti l’effettivo esercizio di mansioni in campo previdenziale.
La domanda di ammissione, compilata secondo il format disponibile, deve essere inviata alla Segreteria Nazionale unitamente alla seguente documentazione:
- certificato di residenza o passaporto;
- copia di certificazione del titolo di studio posseduto (CS1);
- certificazione sostitutiva di atto notorio in cui si dichiari che non “sussistono impedimenti di carattere penale e/o civile allo svolgimento dell’attività professionale di “Previdenzialista” (il Comitato tecnico-scientifico si riserva di richiedere il certificato del casellario giudiziale e/o il certificato dei carichi pendenti in originale);
- certificazione delle esperienze lavorative nel settore previdenziale (es. praticantato presso studi – esperienze lavorative, collaborazioni con studi e/o aziende);
- copia, con timbro o ricevuta di ricezione, della eventuale domanda di iscrizione nella gestione separata Inps (fondo di previdenza obbligatorio per i professionisti sprovvisti di cassa previdenziale autonoma L.335/95) o autocertificazione che dichiari i motivi di esenzione;
- copia sottoscritta del consenso informato ex D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, (scaricabile dal modulo di adesione);
- certificato di godimento dei diritti civili;
- copia del versamento della quota associativa e del contributo d’iscrizione.
Sottoscrivendo la domanda, l’istante dichiara di aver preso visione dello Statuto, del relativo Regolamento e di accettare le norme ivi contenute.
L’istante verrà sottoposto ad una prova di esame che si terrà tramite piattaforma digitale.
Per sostenere l’esame è prevista una quota straordinaria di iscrizione pari a € 40,00.
Nel caso di non superamento della prova, la stessa potrà essere ripetuta, previo consenso vincolante del Comitato tecnico-scientifico, per una seconda volta entro 15 giorni, in caso di non superamento anche della seconda prova, la domanda sarà rigettata e la quota ordinaria restituita, mentre la quota straordinaria d’esame sarà trattenuta dall’ Associazione Teorema.
Il Comitato tecnico-scientifico decide con votazione adottata a maggioranza.
Il giudizio del Comitato tecnico-scientifico è inappellabile.
L’adesione all’Associazione ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre; essa si intende rinnovata tacitamente, di anno in anno, salvo diritto di recesso che l’Associato sarà tenuto a comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da farsi pervenire alla sede nazionale, ovvero con posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo a comprovarne la consegna, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di efficacia del recesso.
L’Associato che sospenda lo svolgimento della propria attività per un periodo continuativo superiore a tre anni decorrente dalla comunicazione al Consiglio Direttivo nazionale, ove intenda ottenere la sua riammissione dovrà sostenere un apposito esame in ossequio alle modalità previste dal presente Regolamento.
ART. 3 – QUOTE ASSOCIATIVE
L’importo delle quote associative annuali è determinato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Le quote vengono riscosse entro il 31 marzo di ogni anno e concorrono a determinare l’elenco degli associati paganti.
ART. 4 – DECADENZA
La decadenza dalla qualità di associato è pronunciata dal Consiglio Direttivo.
Il provvedimento, notificato all’interessato, è reclamabile alla Commissione Deontologica e Disciplinare che entro 30 giorni delibera in ultima istanza, notificando il provvedimento al Consiglio Direttivo. .
ART. 5 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
La convocazione dell’Assemblea, ordinaria e straordinaria, viene effettuata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, posta certificata, fax o posta elettronica da farsi pervenire agli associati almeno 15 giorni prima della data dell’adunanza stabilita; essa prevede la data, il luogo, l’ora e l’ordine del giorno, in prima e in seconda convocazione. La seconda convocazione deve aver luogo non oltre le 24 ore successive alla prima.
Entro tale termine il Consiglio Direttivo pubblica nell’area riservata del sito web, tutta la documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno. In caso di adunanza destinata all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, gli stessi sono pubblicati nella sezione dedicata del sito web.
La richiesta di convocazione dell’assemblea straordinaria, indirizzata al Presidente Nazionale, può essere effettuata per iscritto da almeno un quinto degli Associati in regola con il pagamento della quota annuale al momento della richiesta ovvero dalla maggioranza del Consiglio Direttivo; essa deve indicare, a pena di nullità, gli argomenti da trattare. In tal caso il Presidente è tenuto a convocare l’assemblea entro 30 giorni.
ART. 6 – COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea ordinaria degli associati, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di più della metà degli associati aventi diritto al voto e in regola con in pagamento della quota annuale; in seconda convocazione è regolarmente costituita indipendentemente dal numero dei partecipanti.
L’assemblea straordinaria degli associati, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di 2/3 degli associati aventi diritto al voto e in regola con in pagamento della quota annuale; in seconda convocazione è regolarmente costituita indipendentemente dal numero dei partecipanti.
Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei voti dei presenti.
L’Assemblea è aperta dal Presidente il quale verifica preliminarmente la regolarità della convocazione e costituzione dell’adunanza e invita i presenti con diritto di voto ad eleggere il Presidente dell’Assemblea ed il Segretario.
I lavori assembleari sono aperti dalla relazione del Presidente che, all’esito, regola il funzionamento della seduta con la lettura, discussione e votazione dei punti all’ordine del giorno.
Il voto degli associati avviene per alzata di mano, salva diversa determinazione dell’Assemblea.
L’Assemblea potrà deliberare modalità di votazione differente, compresa quella elettronica, nel rispetto dei principi di identificazione dell’associato e della tutela dei dati personali.
Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto verbale, firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario verbalizzante, e successivamente messo a disposizione degli associati nel rispetto delle previsioni dettate dal Consiglio Direttivo.
ART. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO. CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO
La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata dal Presidente con comunicazione da trasmettersi almeno 10 giorni prima dell’adunanza, a mezzo lettera raccomandata, posta certificata, fax o posta elettronica e contenente la data, il luogo, l’ora e l’ordine del giorno. Nei casi d’urgenza il Presidente, può convocare i componenti del Consiglio 36 ore prima dell’adunanza a mezzo e-mail o Fonogramma.
La richiesta di convocazione del Consiglio Direttivo può avvenire ad iniziativa della maggioranza dei suoi componenti; in tal caso deve essere inviata al Presidente con l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno. In assenza di convocazione da parte del Presidente nei 10 giorni successivi, i richiedenti potranno procedere alla convocazione nel rispetto delle previsioni del comma precedente.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in assenza, dal Consigliere più anziano.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate per alzata di mano con la maggioranza dei voti dei presenti; le deliberazioni che attengono alle persone sono adottate a scrutinio segreto.
Il verbale delle riunioni è inserito nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Su richiesta dei componenti il verbale viene trasmesso al Richiedente.
Prima di procedere all’adozione di un provvedimento disciplinare a norma dell’art. 11 dello Statuto, il Consiglio direttivo è tenuto a trasmettere all’interessato una contestazione invitandolo a presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni.
L’Associato ha facoltà di esercitare le proprie difese trasmettendo a mezzo raccomandata a/r o posta certificata una memoria difensiva con possibilità di chiedere audizione orale.
Nei successivi 15 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni e sempre che non le accolga decidendo di non procedere, il Consiglio Direttivo, adotta il provvedimento avverso il quale l’interessato può proporre reclamo mediante ricorso alla Commissione deontologica e di vigilanza entro 30 giorni dalla comunicazione/notifica.
Dopo che il provvedimento di revoca è divenuto definitivo l’interessato deve, entro 15 giorni, consegnare tutta la documentazione in suo possesso al Consiglio Direttivo Nazionale, dietro stesura di apposito verbale di consegna.
ART. 8 – COMMISSIONE DEONTOLOGICA E DI VIGILANZA
La Commissione deontologica e di vigilanza è convocato dal Presidente entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza ai sensi dello Statuto.
L’avviso di convocazione prevede la fissazione di una riunione da tenersi non oltre 30 giorni.
Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione.
La Commissione decide a maggioranza degli intervenuti.
Il provvedimento, di accoglimento o di rigetto, è debitamente motivato e notificato alle parti entro 15 giorni dalla sua adozione e depositato presso la Sede nazionale.
ART. 9 – COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori Contabili, ove nominato, è convocato dal suo Presidente almeno ogni 180 giorni.
Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta; il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
Delle riunioni e dei controlli effettuati viene redatto verbale, depositati presso la sede nazionale, da inserire nella raccolta dei verbali del Collegio dei Revisori Contabili.
ART. 10 – IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Il Comitato tecnico scientifico si riunisce, su convocazione del Presidente, in occasione delle prove di ammissione e, almeno una volta l’anno, per la verifica annuale dell’obbligo formativo degli associati.
L’avviso di convocazione deve essere trasmesso con 30 giorni di anticipo rispetto alla riunione. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti il Comitato che decide a maggioranza degli intervenuti.
ART. 11 – SANZIONI DISCIPLINARI
Le decisioni relative all’adozione delle sanzioni disciplinari sono assunte dal Consiglio Direttivo e si basano sul codice etico-deontologico.
L’organo competente, sulla scorta di tale codice e secondo la gravità del caso, potrà adottare uno dei seguenti provvedimenti disciplinari: richiamo; biasimo; sospensione dall’esercizio di cariche e/o diritti associativi per un periodo non superiore a 180 giorni; espulsione.
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.