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Statuto

registrato in data 12/9/2023 prot n° 2563 presso Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma

ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Ai sensi della Legge n. 4/2013 e in ottemperanza alle linee guida del 24 marzo 2022, è costituita, tra coloro che svolgono attività, assistenza e consulenza in materia previdenziale e assistenziale, l’Associazione professionale senza scopo di lucro degli esperti previdenziali denominata “TEOREMA” nel prosieguo anche solo “Associazione”).

ART. 2 – SEDE E DURATA

L’Associazione, costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della succitata Legge n. 4/2013, ha sede legale in Roma, Via Alessandria n. 40 e la sua durata non ha limiti temporali.

Con delibera del Consiglio Direttivo nazionale l’ubicazione della sede legale potrà essere modificata senza necessità di adeguamento dello Statuto; potranno altresì essere istituite sedi secondarie, territoriali, regionali nonché uffici periferici, anche nell’Unione Europea.

Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 3 – OBBLIGAZIONI E RAPPRESENTANZA

Per le obbligazioni assunte nei confronti di terzi da coloro i quali rappresentino l’Associazione, quest’ultima risponde nei confronti dei terzi esclusivamente con il proprio patrimonio.

L’Associazione è rappresentata, anche in giudizio, sia a livello nazionale che territoriale, dal proprio Presidente Nazionale in ossequio ai poteri conferitigli dallo Statuto.

ART. 4 – SCOPI, COMPITI E ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE “TEOREMA”.

Scopi dell’Associazione sono:

  1. promuovere a tutti i livelli della vita sociale ed economica del Paese la rilevanza e l’importanza della capacità di garantire il rispetto e la conformità alle regole come elemento culturale fondante e valore strategico fondamentale ai fini del godimento dei diritti;
  2. rappresentare e valorizzare la comunità dei Previdenzialisti ai fini del loro coinvolgimento e partecipazione alle scelte di politica economica e sociale;
  3. intervenire attivamente su tutte le problematiche che, direttamente o indirettamente, attengano al ruolo, agli interessi e alle materie in cui operano gli associati;
  4. promuovere e garantire agli iscritti assistenza per la tutela dei loro diritti anche al fine di rappresentarli e assisterli nelle problematiche o controversie che attengano alla loro attività;
  5. cooperare e mantenere rapporti con altre Associazioni/Organizzazioni nazionali ed internazionali;
  6. operare attivamente al fine di accrescere la formazione e il miglioramento professionale dei propri associati attraverso iniziative, azioni, programmi formativi, diversificati e sistematici nonché l’erogazione di ogni servizio ritenuto necessario ai sensi della Legge n. 4/2013 e s.m.;
  7. promuovere studi, ricerche, convegni, seminari, borse di studio in ordine alle tematiche previdenziali;
  8. garantire i terzi e la Pubblica Amministrazione sulla idoneità professionale e sulla formazione degli associati;
  9. monitorare e verificare il rispetto delle norme deontologiche, statutarie e regolamentari e, in generale, vigilare costantemente sull’attività svolta dagli iscritti;
  10. istituire e rendere operative sul territorio sedi, uffici e strutture al fine di attuare e favorire la sinergia e il coordinamento unitario dell’attività dell’Associazione;
  11. monitorare, raccogliere dati, elaborare statistiche e rilievi, sull’attività della categoria.

Il perseguimento dei fini istituzionali dell’Associazione è concretamente attuato attraverso iniziative e attività poste in essere dagli Organi associativi centrali e territoriali, nell’ambito delle direttive del Consiglio Direttivo.

L’Associazione potrà:

  • progettare, organizzare, produrre, editare e distribuire supporti didattici, opuscoli, CD Rom, materiali e prodotti informativi di ogni genere;
  • organizzare convegni, seminari, corsi, incontri, tavole rotonde, rassegne ecc.;
  • promuovere, organizzare e gestire corsi di istruzione, formazione e specializzazione in materia previdenziale, non necessariamente rivolti ai propri associati;
  • raccogliere sponsorizzazioni per le attività e iniziative realizzate;
  • partecipare attivamente alla definizione delle politiche e dei regolamenti in materia previdenziale, congiuntamente a organismi sia pubblici che privati.

Le richiamate attività sono svolte coerentemente con l’assenza di scopo di lucro e, comunque, in via del tutto residuale

ART. 5 – PREVIDENZIALISTA 

L’iscrizione all’Associazione “TEOREMA” dà diritto ad assumere la qualifica di Previdenzialista.

Per Previdenzialista si intende il soggetto specializzato in materia previdenziale e assistenziale, e, segnatamente, a titolo esemplificativo, in materia di previdenza obbligatoria pubblica, privata, casse previdenziali, infortunistica, prestazioni a sostegno del reddito, previdenza complementare, prestazioni assistenziali.

Il Previdenzialista svolge la propria attività nelle materie su indicate, abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, a beneficio di persone fisiche e giuridiche mantenendo un costante livello di formazione in ossequio alle previsioni della Legge n. 4/2013, del presente Statuto e del Regolamento.

La conoscenza si estende su tutta la tipologia di contributi esistenti all’interno dei diversi fondi presenti nelle gestioni previdenziali, diversificando le tipologie che esistono tra forme lavorative, volontarie, figurative e da riscatto.

Le competenze si estendono alle conoscenze anche in tema di sostegno al reddito, valutando le diverse possibilità in riferimento a tematiche di studio su contribuzione versate per accesso alla Naspi, o maternità, paternità, congedi, e l’impatto di questa contribuzione in riferimento alla propria valutazione in tema previdenziale.

Non ultimo l’aspetto sociale, essendo fondamentale un approccio simile nello studio di quanto spettante in tema di contribuzione sulla richiesta di un’ invalidità civile e la convenienza di contribuzione versata per un accesso pensionistico o importo della stessa.
Il professionista Previdenzialista, ha l’ onere di tenersi costantemente aggiornato su tutta la normativa di riferimento, con le circolari dei diversi istituti previdenziali e sulla base delle molteplici riforme normative, per essere in grado di poter consigliare al meglio il cliente su quale prestazione ottenere e quando richiederla, essendo la normativa di settore molto complessa.

Il Previdenzialista esercita una professione non organizzata in ordini o collegi, praticata in forma individuale, associativa, o in esecuzione di qualsivoglia tipologia di lavoro, autonomo o subordinato.

Il registro professionale TEOREMA viene aggiornato annualmente, pubblicato sul sito web dell’Associazione e liberamente consultabile dall’utenza ai sensi dell’art. 5 comma 2, lettera b) della Legge n. 4/2013.

ART. 6 – ADESIONE

Con l’adesione e la successiva ammissione si acquista la qualità di Associato.

In attesa del riordino legislativo delle libere professioni, con particolare riferimento a quelle previdenziali, anche in funzione del recepimento delle direttive U.E. in materia, possono aderire all’Associazione TEOREMA coloro che prestano attività e assistenza in materiale prevido-assistenziale.

Possono aderire all’Associazione anche coloro che siano iscritti ad albi e ruoli diversi, elenchi o associazioni di categorie similari; in tal caso sarà necessario il parere e l’approvazione del Consiglio Direttivo.

Il professionista, anche se iscritto ad altri albi (anche per lo svolgimento di diverse attività regolamentate ai sensi dell’art. 2229 c.c.), viene valutato, limitatamente ai requisiti, conoscenze, capacità e qualità, analogamente agli altri iscritti e in ossequio al Regolamento e, all’esito, acquista e viene iscritto con la qualifica di Previdenzialista.

Possono, inoltre, aderire all’Associazione i cittadini della Comunità Europea in possesso dei titoli e dei requisiti previsti per i cittadini italiani.

Gli associati che siano iscritti anche in albi, ordini, collegi o associazioni similari non possono ricoprire cariche elettive, fatta eccezione per il Collegio dei Revisori, ad esclusione degli iscritti all’albo dei consulenti del lavoro.

ART. 7 – ASSOCIATI

Il numero degli Associati è illimitato.

Gli Associati hanno diritto di voto e diritto di ricoprire cariche elettive.

Nella compagine sociale vige la parità di diritti e di doveri; tutti gli Associati hanno pertanto analogo diritto di voto nelle sedi deputate, essendo espressamente esclusa ogni forma di limitazione dei diritti originata dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Con l’adesione e l’ammissione all’Associazione, gli Associati si impegnano a:

  • partecipare alla vita associativa;
  • accettare, pienamente e senza riserve, i principi, le attività, le finalità e le modalità di funzionamento dell’Associazione;
  • accettare, pienamente e senza riserve, lo Statuto, il Codice etico-dentologico e il Regolamento.

Gli Associati sono tenuti:

  • all’osservanza delle norme contenute nel presente Statuto e delle deliberazioni degli Organi dell’Associazione;
  • all’osservanza dei principi etici, professionali e deontologici;
  • al versamento della quota associativa annuale;
  • all’aggiornamento professionale, in ossequio alle modalità stabilite di anno in anno dall’Associazione;
  • a comunicare tempestivamente all’Associazione l’iscrizione ad altri albi, ruoli o elenchi o registri o associazioni di categorie similari.
  • alla stipula di idonea polizza di responsabilità civile professionale.

Nei casi in cui l’Associato non svolga la propria attività in modo autonomo il Consiglio Direttivo Nazionale potrà prevedere l’esonero dalla stipula della polizza assicurativa.

L’Associato decade dall’iscrizione in caso di violazione anche di uno solo degli obblighi previsti al comma che precede. In ogni caso la decadenza si verifica qualora l’Associato sia condannato per reati che comportino la sospensione dei diritti civili e l’interdizione dai pubblici uffici.

ART. 8 – ORGANI E CARICHE DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea degli associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • la Commissione deontologica e disciplinare
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Revisori, ovvero il Revisore dei Conti Monocratico;
  • il Comitato tecnico Scientifico

I componenti degli organi dell’Associazione hanno validità quinquennale e sono rieleggibili.

Le cariche sociali sono gratuite salvi i rimborsi delle spese sostenute. Il Consiglio Direttivo può stabilire compensi o indennità per alcune cariche.

ART. 9 – INCOMPATIBILITA’

Sono tra loro incompatibili le seguenti cariche:

  • componente del Consiglio Direttivo nazionale;
  • componente della Commissione deontologica e disciplinare
  • componente del Collegio dei Revisori, ovvero il Revisore dei Conti Monocratico.

ART. 10 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L’Assemblea degli associati è costituita dai soci fondatori e dalla compagine degli Associati Previdenzialisti.

L’assemblea ordinaria:

  • discute e delibera sull’attività generale dell’Associazione;
  • elegge il Consiglio Direttivo;
  • nomina e revoca il Presidente;
  • approva e modifica lo Statuto e il Regolamento;
  • approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e consuntivo;
  • nomina il Collegio dei Revisori ovvero il Revisore dei Conti Monocratico;
  • nomina la Commissione Deontologica e Disciplinare;
  • approva e modifica il Codice etico-disciplinare;

L’Assemblea discute e delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, o proposto in occasione dell’assise.

L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio, in seduta ordinaria, e, in ogni caso, per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e per la nomina delle cariche statutarie.

L’assemblea straordinaria delibera in ordine a:

  • atti di straordinaria amministrazione;
  • fusione in altre Associazioni o scioglimento anticipato dell’Associazione nominando uno o più liquidatori e deliberando sulla devoluzione del patrimonio;
  • ogni altra materia non espressamente prevista nell’ambito dell’Assemblea ordinaria.

Le norme relative alla convocazione e al funzionamento dell’Assemblea sono previste dal Regolamento.

ART. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO.  

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente a da un minimo di due ad un massimo di sette Consiglieri, eletti dall’Assemblea fra gli associati.

La composizione del primo Consiglio Direttivo è prevista nell’Atto Costitutivo.

In caso di decadenza o revoca dei Consiglieri eletti subentra nella carica, per la medesima durata del mandato, il primo dei non eletti.

Il Consiglio è l’organo esecutivo dell’Associazione, assicura il conseguimento degli scopi dell’Associazione e la messa in atto delle delibere dell’Assemblea, ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio Direttivo:

  • realizza ed attua le deliberazioni assunte dall’Assemblea, gestisce e amministra l’Associazione, gestisce il patrimonio nel rispetto dello Statuto e del Regolamento;
  • gestisce le rendite, i contributi, le quote associative e, in generale, le entrate dell’Associazione che costituiscono il fondo di esercizio al fine di consentire l’attuazione degli scopi statutari;

Il Consiglio Direttivo è l’organo competente a:

  • deliberare l’ammissione degli Associati;
  • determinare, su proposta del Presidente, le quote annuali dei contributi associativi;
  • adottare e modificare i Regolamenti operativi, anche relativi all’obbligo formativo, fatta eccezione per quelli riservati alla competenza dell’Assemblea;
  • deliberare in merito alla istituzione di sedi secondarie, territoriali, regionali nonché uffici periferici, anche nell’Unione Europea;
  • affidare e revocare gli incarichi ai singoli Consiglieri;
  • procedere all’assunzione di dipendenti, determinandone l’inquadramento e la retribuzione;
  • deliberare la costituzione, la modifica e la soppressione di qualsiasi organismo e struttura ritenuta necessaria per l’attuazione degli obiettivi e dei compiti dell’Associazione;
  • predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea;
  • nominare e revocare i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
  • nominare il Vice Presidente;
  • progettare e realizzare un sistema di certificazione delle competenze professionali dei propri associati, riservandosi di attivare le procedure di cui alla Legge n. 4/2013;
  • discutere e deliberare relativamente a ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, se non di competenza dell’Assemblea;
  • determinare i compensi e le indennità dei componenti degli Organi sociali e quelli dei collaboratori e professionisti di cui si avvalga l’Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno quattro volte nell’anno solare e, in ogni caso, dopo l’Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo vigila su eventuali comportamenti degli Associati che non conformi allo statuto, alla deontologia o lesivi dell’etica, dei principi associativi e dei doveri professionali.

Il Consiglio Direttivo è l’organo competente all’adozione delle sanzioni disciplinari.

All’esito dell’istruttoria, e sentito preliminarmente a propria difesa l’Associato, ove non ritenga di disporre l’archiviazione, Il Consiglio Direttivo adotta i provvedimenti disciplinari in conformità dello Statuto e del Regolamento con deliberazione notificata all’Associato.

Avverso tale provvedimento, l’Associato può presentare ricorso alla Commissione deontologica e disciplinare entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.

Le norme relative alla convocazione e al funzionamento del Consiglio Direttivo sono previste dal Regolamento.

ART. 12 – COMMISSIONE DEONTOLOGICA E DISCIPLINARE.

L’Assemblea istituisce e nomina la Commissione deontologica e disciplinare a cui è espressamente demandata, in ultima istanza, la decisione sulle controversie e sui provvedimenti concernenti il rispetto degli obblighi previsti dal presente Statuto e, in ogni caso, il comportamento degli Associati siano essi componenti o meno di Organi Sociali.

La Commissione è composta da un massimo di cinque componenti eletti dall’Assemblea e opera sulla base di un proprio Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo e ratificato alla prima assemblea successiva.

La Commissione decide sui ricorsi presentati dagli Associati avverso i provvedimenti disciplinari assunti dal Consiglio Direttivo.

La decisione, all’esito dell’istruttoria, è assunta entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso, con provvedimento notificato anche alla Commissione deontologia e disciplinare.

ART. 13 – PRESIDENTE

Il Presidente dell’Associazione viene indicato inizialmente nell’Atto Costitutivo.

Successivamente, il Presidente è nominato dall’Assemblea ordinaria.

Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi ed è legittimato attivamente e passivamente a stare in giudizio in nome e per conto dell’Associazione.

Il Presidente:

– convoca l’Assemblea;

– convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

– indirizza e controlla la gestione economica dell’Associazione, accende, su deliberazione del Consiglio Direttivo conti correnti bancari e/o postali titolati a nome dell’Associazione TEOREMA.

– propone la determinazione delle quote associative;

– formalizza l’ammissione di nuovi Soci e da esecuzione ai provvedimenti disciplinari di cui alla Commissione deontologica e disciplinare.

Il Vicepresidente, ove nominato dal Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento e di assenza temporanea dello stesso.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la nomina di un Direttore, ed un Segretario assegnando contemporaneamente compiti e mansioni.

Il Direttore deve appartenere alla compagine sociale.

Il Direttore ha il compito di sovraintendere alla gestione economica e finanziaria, redige le bozze dei bilanci preventivi e consuntivi dell’Associazione, cura la riscossione delle quote sociali, sovrintende agli adempimenti fiscali, amministrativi e burocratici dell’Associazione in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario ha come compito la cura e la tenuta dei libri sociali; redige i verbali di tutte le riunioni e svolge i compiti di segreteria direzionale dell’Associazione, in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni del Segretario e del Direttore, il consiglio con atto deliberativo provvede a sostituirli.

ART. 14 – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico è competente alla formazione permanente degli associati, alla valutazione del rispetto dell’obbligo formativo e delle prove di ammissione degli associati.

Il Comitato tecnico scientifico stabilisce e organizza i corsi di formazione e aggiornamento, ne prevede il calendario, cura la relativa informativa agli Assistiti, stabilisce le modalità di effettuazione dell’attività formativa, dispone il riconoscimento dei relativi crediti.

Il riconoscimento dei crediti formativi avviene mediante riconoscimento di un credito formativo per ogni ora di corso di formazione frequentato dall’Associato e regolarmente superato, in ossequio alle modalità tecniche e operative stabilite per il singolo evento formativo.

La verifica dell’obbligo formativo, da assolversi mediante la positiva frequenza dei corsi di formazione, viene effettuata dal Comitato tecnico scientifico con cadenza annuale, sulla base di quanto previsto nel Codice deontologico e delle disposizioni del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, opera in ossequio al Regolamento ed elegge nel proprio ambito il Presidente.

Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo.

ART. 15 – COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori Contabili si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea degli Associati tra gli iscritti dell’Associazione. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori Contabili esercita le funzioni previste dalla Legge in materia.

In alternativa al Collegio dei Revisori, l’Assemblea può nominare un Revisore dei Conti Monocratico.

ART. 16 – DELEGAZIONI TERRITORIALI

L’Associazione si articola a livello territoriale attraverso organismi associativi denominati “Delegazioni Territoriali” la cui area di competenza può coincidere con il perimetro della Regione. Le Delegazioni territoriali sono formate dagli associati che hanno domicilio o residenza nel relativo territorio. Le Delegazioni territoriali, sono dotate del proprio statuto, che recepisce principi e contenuti dello statuto Nazionale ed eventuali successivi adeguamenti. Esse hanno autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale e rispondono delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi con il proprio patrimonio. Le disposizioni relative alla costituzione e al funzionamento delle Delegazioni territoriali e dei loro organi sono di competenza dei costituenti. Ove la Delegazione intende esercitare gli scopi di TEOREMA, deve dotarsi di uno statuto e di un Regolamento operativo conformi agli obiettivi e alla vita democratica che caratterizza TEOREMA e comunque nel rispetto dell’art. 36 e seguenti del Codice civile. In caso di scioglimento di una Delegazione territoriale l’attivo netto risultante dal bilancio finale di liquidazione è versato a favore del patrimonio della sede Nazionale.

ART. 17 – SEDI SECONDARIE UFFICI PERIFERICI

In attuazione all’art. 2 dello Statuto di TEOREMA l’istituzione di sedi secondarie e/o uffici territoriali è di diretta competenza del Consiglio Direttivo. Spetta al Consiglio deliberare l’apertura e strutturare la sede determinando condizioni di massima efficienza per l’utenza. In linea prioritaria la gestione è affidata ad un componente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio dovrà emanare il “Codice di Funzionamento” delle sedi di cui infra.

ART. 18 – BILACIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è redatto secondo i principi di competenza ed è composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono predisposti dal Direttore, se nominato, entro il 10 marzo di ogni anno, posti alla revisione o ratifica del Consiglio Direttivo nei 15 giorni successivi e, all’esito, pubblicati nell’apposita sezione del sito web.

L’Assemblea degli Associati delibera in ordine all’approvazione del bilancio entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo. 

Fino all’approvazione del bilancio possono essere disposti pagamenti secondo il bilancio consuntivo approvato nel precedente esercizio.

ART. 19. – FONDO COMUNE

Il Fondo Comune è destinato allo svolgimento di tutte le attività dell’Associazione ed è costituito da:

  • le quote associative versate dagli Associati;
  • i proventi derivanti da progettazione, organizzazione, produzione, edizione e distribuzione di supporti didattici, opuscoli, CD Rom, materiali e prodotti di ogni genere anche via internet;
  • i proventi derivanti da organizzazione di convegni, seminari, corsi, incontri, tavole rotonde, rassegne ecc.;
  • i proventi derivanti da promozione, organizzazione e gestione di corsi di istruzione, formazione e specializzazione, di cui al presente statuto;
  • i proventi derivanti da sponsorizzazioni, come previste dallo Statuto;
  • i fondi costituiti con avanzi finanziari dell’esercizio precedente;
  • eventuali erogazioni, versamenti volontari dei soci, donazioni e lasciti;
  • eventuali ulteriori proventi, derivanti da attività non espressamente previste, ma deliberate dagli organi statutari.

L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’ Associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale dell’Associazione TEOREMA. 

ART. 20 – SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni conseguenti ad inadempienze degli Associati e degli organi dell’Associazione sono previste dal Regolamento in ossequio al principio di proporzionalità rispetto alla gravità dell’infrazione.

Il Regolamento potrà prevedere l’espulsione dall’Associazione e la richiesta dei danni economici cagionati.

ART. 21 – REGOLAMENTO

Il Regolamento costituisce l’insieme delle norme di attuazione dello Statuto.

Le disposizioni in contrasto o contraddizione con i principi e le finalità dello Statuto devono intendersi affette da nullità.

ART. 22 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell’Associazione, lo stesso ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente ad un altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190, della legge 23/12/96, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

È delegato il Consiglio Direttivo ad apportare le modifiche allo statuto su richiesta del Dicastero competente ai fini del riconoscimento di cui alla legge n. 4 del 2013 – A riconoscimento ottenuto entro i  90 giorni successivi sarà convocata l’assemblea per la ratifica delle variazioni  statutarie apportate dal Consiglio Direttivo che le ha varate a maggioranza dei due terzi nonché per l’approvazione del Regolamento, la conferma o elezione del Presidente e del Consiglieri.